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Statuto

ART.1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’Associazione Vigevano Promotions

 

ART. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Vigevano (PV), Via Dante 29, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

ART. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione svilupperà iniziative a carattere socio-culturale nei settori caratterizzanti la Società Civile, quali:

  • Cultura e tradizioni

  • Sport

  • Turismo

  • Didattica

  • Ricreazione e spettacolo

  • Formazione

  • Attività sociali ed individuali in genere

 

In particolare l’Associazione promuoverà iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e della storia, sia in ambito locale che in altre realtà, al fine di sviluppare la solidarietà civile tra popoli diversi.

A tale scopo l’Associazione potrà:

  • Organizzare riunioni ed indire conferenze

  • Organizzare e promuovere mostre e iniziative culturali, didattiche e ricreative

  • Organizzare e promuovere percorsi ed itinerari culturali, ricreativi e gastronomici

  • Organizzare e promuovere eventi musicali e teatrali

  • Curare la pubblicazione di articoli, monografie e riviste

  • Formare personale addetto alle attività sociali

  • Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati come partner per lo svolgimento delle attività inerenti le attività sociali

  • Produrre materiale turistico e didattico

 

L’Associazione potrà acquisire strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi nonché allestire locali ed uffici adeguati allo scopo.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ai commi precedenti del presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

ART. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L’Ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla fondazione dell’Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

 

ART. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione alle esigenze e alle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

ART. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo di sezione. Il recesso a effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esplicitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo di sezione.Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la situazione la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

 

ART. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l'assemblea dei soci

  • il Comitato Direttivo

  • il Presidente

 

ART. 9 L'ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L’assemblea dei soci è costituita da soci fondatori e effettivi, è convertita convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

  • avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza

  • avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima

L'assemblea dei soci ha convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

a) quando il direttivo lo ritenga necessario

b) quando la richiede almeno un decimo dei soci

L’assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’assemblea ordinaria

  1. elegge il Presidente

  2. elegge il Comitato Direttivo

  3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi

  4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo

  5. fissa annualmente l'importo della quota di adesione

  6. ratifica l'esclusione dei soci deliberate dal Comitato Direttivo

  7. approva il programma annuale dell'Associazione

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle sui problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritengo opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola dedica delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dell'estensore, è trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

L’assemblea straordinaria

  1.  approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti

  2.  scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

ART. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea è composto da cinque membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

 

Il Comitato Direttivo

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione

  3. Redige presente all’assemblea il bilancio consultivo e quello preventivo e il rendiconto economico

  4. ammette nuovi soci

  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale) il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

 

ART. 11 IL PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte all'autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

 

ART. 12 I MEZZI FINANZIARI 

i mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea

  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro e in natura proveniente da persone e/o enti la cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

  • da iniziative promozionali

 

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’Associazione e arricchire il patrimonio.

 

ART. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consultivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consultivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con volto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

ART. 14 MODIFICHE STATURARIE 

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

ART. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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